Di seguito, alcune delle novità introdotte dal DL 112/2008.Strumenti di pagamento - Novità del DL 112/2008
I commi 1 e 2 dell'art. 32 del DL 112/2008 hanno provveduto ad elevare ad un importo pari o superiore a 12.500,00 euro il limite:
- relativo all'utilizzo del denaro contante;
- entro il quale gli assegni bancari, postali e circolari possono essere emessi (o rilasciati) senza clausola di non trasferibilità;
- relativo al saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore.
È stato abrogato, inoltre, l'obbligo di accompagnare, a pena di nullità, la girata degli assegni liberi con il codice fiscale del girante.
Si evidenzia, peraltro, che sono rimasti invariati:
- l'obbligo di pagare 1,50 euro, a titolo di imposta di bollo, per ogni modulo di assegno libero richiesto;
- i limiti disposti con riguardo al circuito dei c.d. Money transfer;
- l'obbligo, per chi cede un libretto di deposito bancario o postale al portatore, di comunicare i dati identificativi del cessionario e la data del trasferimento. Professionisti - Obbligo di tracciabilità - Novità del DL 112/2008
L'art. 32 co. 3 del DL 112/2008 ha abrogato l'art. 35 co. 12 e 12-bis del DL 223/2006 (conv. L. 248/2006).
In capo agli esercenti arti e professioni, viene quindi meno l'obbligo di:
- tenere uno o più conti correnti bancari o postali ai quali affluiscono, obbligatoriamente, le somme riscosse per effetto dell'attività professionale e dai quali sono effettuati i prelevamenti per il pagamento delle spese;
- riscuotere i compensi in denaro d'importo eccedente determinate soglie (1.000,00 euro fino al 30.6.2008) esclusivamente mediante i c.d. strumenti finanziari “tracciabili”, vale a dire assegni non trasferibili, bonifici ovvero altre modalità di pagamento bancario o postale, nonché sistemi di pagamento elettronico.
Si ricorda che, anche nella vigenza delle richiamate disposizioni, erano comunque esonerati dall'obbligo di pagamento tramite i citati strumenti "tracciabili" i seguenti soggetti: - le persone fisiche il cui reddito complessivo non fosse superiore all'importo annuo dell'assegno sociale di cui all'art. 3 co. 6 e 7 della L. 8.8.95 n. 335;
- le persone fisiche non residenti ai sensi dell'art. 2 del TUIR;
- i diversamente abili con una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione ai sensi dell'art. 3 della L. 104/92.
(Fonte: Alberto Bambagini, dottore commercialista, revisore contabile, e-mail studio.bambagini@alice.it) giugno 2008