1-15 dicembre 2006: le principali scadenze
Venerdì 1 dicembre 2006 Per ulteriori dettagli ed informazioni: Associazione Industriali Grosseto, Segreteria, tel. 0564.468.811, e-mail: info@confindustriagrosseto.it
• Versamenti con l'F24 telematico - obbligo per i soggetti Ires – Dal 1° ottobre sono obbligati a eseguire i versamenti con il modello F24, solo con modalità telematica, le società per azioni, società a responsabilità limitata e gli altri soggetti Ires. Con un decreto del presidente del Consiglio dei ministri del 4 ottobre 2006, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 233 del 6 ottobre 2006, l'obbligo online per gli altri soggetti, titolari di partita Iva, é stato prorogato al l° gennaio 2007. E potranno perciò continuare a effettuare, fino al 31 dicembre 2006, i versamenti con l’F24, presentando la delega su carta a posta, banche o concessionario, ora agenti della riscossione.
• IVA - acconto 2006 - Con l'inizio di dicembre si può versare l'acconto Iva 2006, in scadenza mercoledì 27 dicembre. L'acconto non é dovuto se di ammontare inferiore a 103,29 euro (articolo 6, comma 4, legge 405/90). I contribuenti Iva che versano l'acconto scomputano l'importo versato dal debito d'imposta relativo: al mese di dicembre, se contribuente mensile; al quarto trimestre, se contribuente trimestrale "particolare" (articolo 74 del Dpr 633/72); alla dichiarazione annuale 2006, se contribuente trimestrale normale.
• ICI - versamento a saldo 2006 - Si può pagare da oggi la seconda e ultima rata a saldo dell'imposta comunale sugli immobili (Ici) per i1 2006. L'ultimo giorno per il versamento a saldo dell'Ici scade mercoledì 20 dicembre. Il versamento può anche essere stato effettuato in unica soluzione per l'intero anno entro il 30 giugno 2006, o in due rate delle quali la prima, che doveva essere versata comunque entro il 30 giugno, e la seconda, dal l° al 20 dicembre 2006, a saldo dell'Ici dovuta per il 2006. Le persone fisiche non residenti in Italia possono versare l'Ici in unica soluzione entro il 20 dicembre, con gli interessi del 3%, sull'importo dilazionato della prima rata (articolo 1, comma 4-bis, decreto legge 16/93, convertito dalla legge 75/93). Di norma, sono esonerati dal versamento Ici i contribuenti che devono un importo complessivo non superiore a 2,07 euro. Per l'Ici é comunque opportuno interpellare il Comune dove sono situati gli immobili per conoscere l'aliquota o le aliquote deliberate, le detrazioni spettanti, nonché l'eventuale limite di esonero dal pagamento, se diverso dal limite di 2,07 euro.
Martedì 5 dicembre 2006
• Chimici - Fondo di previdenza - Invio distinte contributive - Le aziende aderenti al Fonchim – Fondo di previdenza dei chimici devono inviare entro oggi la distinta di contribuzione relativa ai contributi trattenuti sulle retribuzioni pagate a novembre. Per la comunicazione le aziende devono utilizzare distinte contributive, da inviare con e-mail o su floppy disk. Nelle distinte vanno indicati i nominativi e i codici fiscali dei lavoratori beneficiari, insieme alle quote versate per ciascuno di loro, divise tra quota a carico dipendente, quota a carico azienda, eventuale quota volontaria e quota Tfr.
Venerdì 15 dicembre 2006
• Fatture differite – Emissione - Per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulti da un documento di trasporto o da un altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali é effettuata l'operazione, la fattura può essere emessa entro i1 15 del mese successivo a quello della consegna o spedizione e deve contenere anche la data e il numero dei documenti (articolo 21, comma 4, decreto Iva, Dpr 633/72).
• IVA - Contribuenti minori e minimi (forfetari) – Registrazioni - Le persone fisiche contribuenti Iva classificati "minori" e "minimi" (articolo 3, commi da 165 a 185, della legge 662/96) debbono procedere, entro il 15 di ciascun mese, all'annotazione delle operazioni effettuate nel mese precedente, con riferimento a tale mese. Fatture emesse di importo inferiore a 154,94 euro – Per le fatture emesse nel corso del mese, di importo inferiore a 154,94 euro, può essere annotato, entro 15 giorni, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna, un documento riepilogativo nel quale devono essere indicati i numeri delle fatture cui si riferisce, l'ammontare complessivo imponibile delle operazioni e t'ammontare dell'imposta, distinti secondo l'aliquota applicata.
• Commercianti al minuto e soggetti assimilati - Operazioni con scontrino fiscale - Le operazioni per le quali é rilasciato lo scontrino fiscale, effettuate in ciascun mese solare, possono essere annotate, con unica registrazione, nel registro previsto dall'articolo 24 del Dpr 633/72, entro il 15 del mese successivo. Dal 2002 é abolito l’obbligo di allegare gli scontrini fiscali di chiusura giornaliera o le ricevute fiscali, al registro dei corrispettivi; é sufficiente effettuare l’annotazione sullo stesso registro delle operazioni per le quali sono rilasciati scontrini e ricevute fiscali (articolo 6, comma 4, del Dpr 695/96, come sostituito dall’articolo 15 del Dpr 435/01).