1-15 settembre 2004: le principali scadenze Per ulteriori dettagli ed informazioni: Segreteria Associazione Industriali della provincia di Grosseto, tel. 0564.468.811, e-mail: info@confindustriagrosseto.it
Domenica 5 settembre
(slitta a lunedì 6)
• Fatturazione provvigioni - Trasporti pubblici urbani di persone - Oggi è l'ultimo giorno utile per fatturare le provvigioni di luglio liquidate ai rivenditori autorizzati e annotate entro il 31 agosto nel registro previsto dall'articolo 39 del Dpr 633/72.
• Chimici - Fondo di previdenza - Invio distinte contributive - Le aziende aderenti al Fonchim - Fondo di previdenza dei chimici - devono inviare, entro oggi, la distinta di contribuzione relativa ai contributi trattenuti sulle retribuzioni pagate ad agosto.
Lunedì 6 settembre
• Operazioni intracomunitarie - Elenchi Intrastat di luglio - Entro oggi devono essere presentati gli elenchi Intrastat relativi alle cessioni intracomunitarie effettuate nel mese precedente da parte dei soggetti tenuti agli adempimenti mensili e cioè da coloro che hanno realizzato nell'anno precedente o, in caso di inizio dell'attività di scambi intracomunitari, presumono dì realizzare nell'anno in corso, cessioni intracomunitarie per un ammontare superiore a 200mila euro. Scade anche il termine per presentare gli elenchi Intrastat relativi agli acquisti intracomunitari effettuati nel mese precedente da parte dei soggetti tenuti agli adempimenti mensili, cioè da coloro che hanno realizzato nell'anno precedente o, in caso di inizio dell'attività di scambi intracomunitari, presumono di realizzare nell'anno in corso, acquisti intracomunitari per un ammontare superiore a 150mila euro (articolo 1, decreto 12 dicembre 2002, pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» 298 del 20 dicembre 2002, che modifica l'articolo 3 del decreto direttoriale 27 ottobre 2000 del dipartimento delle Dogane e delle imposte indirette).
Venerdì 10 settembre
• Comunicazione valutaria statistica - Operazioni decanalizzate - Entro oggi deve essere inviata all'Ufficio italiano dei cambi (via delle Quattro fontane, 123 - Roma - Centro corrispondenza), la comunicazione valutaria statistica (Cvs) relativa alle operazioni "decanalizzate", di compensazione, di slittamento dei termini di regolamento, effettuate nel mese precedente, nonché di variazione di Cvs inviate precedentemente. Il contribuente può far pervenire, entro lo stesso termine, la comunicazione a un intermediario per la successiva trasmissione all'Ufficio italiano cambi. Ai fini del rispetto del termine fa fede il timbro postale di spedizione ovvero l'attestazione di ricevimento (decreto ministeriale 27 aprile 1990, paragrafo 12 «termini di invio delle segnalazioni», istruzioni Uic RV 1998/1 del 27 febbraio 1998).
• Ragionieri - Cassa di previdenza - In scadenza il termine per il pagamento, con i modelli Mav inviati dalla Cassa di previdenza, dell'acconto "eccedenze" del contributo soggettivo e integrativo, predeterminato dalla Cassa secondo i dati del modello A/19 dell'anno precedente. Sempre entro oggi va inviato il modello A/19/2004.
Mercoledì 15 settembre
• Fatture differite - Cessione di beni - Per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulti da un documento di trasporto o da un altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l'operazione, la fattura può essere emessa entro il 15 del mese successivo a quello della consegna o spedizione e deve contenere anche la data e numero dei documenti (articolo 21, comma 4, del decreto Iva, Dpr 633/72).
Iva - Contribuenti minori e minimi (forfettari) - Le persone fisiche contribuenti Iva classificati "minori" e "minimi" (articolo 3, commi da 165 a 185, della legge 662/96) debbono procedere, entro il 15 di ciascun mese, all'annotazione delle operazioni effettuate nel mese precedente, con riferimento a tale mese.
• Fatture di importo inferiore a 154,94 euro - Documento riepilogativo - Per le fatture emesse nel corso del mese, di importo inferiore a 154,94 euro, può essere annotato, entro 15 giorni, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna, un documento riepilogativo nel quale devono essere indicati i numeri delle fatture cui si riferisce, l'ammontare complessivo imponibile delle operazioni e l'ammontare dell'imposta, distinti secondo l'aliquota applicata (articolo 6, comma 1, Dpr 695/96).
• Commercianti ai minuto e soggetti assimilati - Operazioni con scontrino fiscale - Le operazioni per le quali è rilasciato lo scontrino fiscale, effettuate in ciascun mese solare, possono essere annotate, con unica registrazione, nel registro previsto dall'articolo 24 del Dpr 633/72, entro il 15 del mese successivo. Dal 2002 è abolito l'obbligo di allegare gli scontrini fiscali di chiusura giornaliera o le ricevute fiscali, al registro dei corrispettivi. È sufficiente effettuare l'annotazione sullo stesso registro delle operazioni per le quali sono rilasciati scontrini e ricevute fiscali (articolo 6, comma 4, del Dpr 695/96). Per i contribuenti che hanno comunicato l'adesione al concordato preventivo è sospeso l'obbligo di emissione dello scontrino fiscale e della ricevuta fiscale (articolo 33, comma 3, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 326/03, «Disposizioni urgenti per la disciplina del concordato preventivo»).
• Accentramento contributivo - Richieste - Va presentata entro oggi la richiesta di accentramento contributivo da parte delle aziende che hanno alle dipendenze lavoratori che svolgono lo stesso tipo di attività in più sedi. La domanda, secondo quanto previsto dal decreto ministeriale 12 dicembre 2000, deve essere presentata entro il 15 settembre dell'anno precedente quello in cui viene richiesto l'accentramento. La richiesta è destinata alla direzione regionale Inail, nel caso di accentramento nazionale o regionale, oppure alla sede provinciale, in caso di accentramento provinciale.