SCADENZE
1-15 agosto 2004: scadenzario



Lunedì 2 agosto 2004
Scadenze di legge sabato 31 luglio
• Iva - Enti non commerciali - Dichiarazione e versamento per acquisti intracomunitari - Entro oggi i soggetti di cui all'articolo 4, comma 4, Dpr 633/72 (enti non commerciali, associazioni o altre organizzazioni non commerciali) non soggetti passivi ai fini Iva, devono presentare la dichiarazione degli acquisti intracomunitari per i quali è dovuta l'Iva, registrati nel mese precedente, ed effettuare il pagamento dell'Iva relativa (articolo 49, comma 1, Dl 331/93). L'adempimento riguarda anche enti non commerciali, associazioni o altre organizzazioni non commerciali, soggetti passivi ai fini Iva, che effettuano acquisti intracomunitari nell'esercizio dell'attività non commerciale. La presentazione all'ufficio locale delle Entrate va fatta, usando i modelli Intra 12 o Intra 13 in duplice esemplare. Con la proroga di Ferragosto, i versamenti da fare con F24 in scadenza entro il 20 agosto possono essere eseguiti fino al 20 agosto senza maggiorazioni.
• Unico 2004 - Presentazione dichiarazione unificata – Per i contribuenti tenuti alla dichiarazione unificata, scade oggi il termine per presentare Unico 2004 a posta o banche.
• Tosap - Pagamento terza rata - I contribuenti che devono la tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche per un importo superiore a 258,23 euro e hanno scelto di pagare in quattro rate devono versare entro oggi la terza rata.
Giovedì 5 agosto 2004
• Chimici - Fondo di previdenza - Invio distinte contributive - Le aziende aderenti al Fonchim - Fondo di previdenza dei Chimici - devono inviare entro oggi la distinta di contribuzione relativa ai contributi trattenuti sulle retribuzioni pagate a luglio. Per la comunicazione le aziende devono utilizzare apposite distinte contributive, da trasmettere via e-mail o su floppy disk, nelle quali vanno indicati i nominativi e i codici fiscali dei lavoratori beneficiari, unitamente alle quote versate per ciascuno di loro, divise tra quota a carico dipendente, quota a carico azienda, eventuale quota volontaria del lavoratore e quota Tfr.
Lunedì 6 agosto 2004
• Bollo - Assegni circolari - Entro oggi gli istituti di credito devono versare l'imposta di bollo sugli assegni circolari (articolo 10, tariffa allegato A, Dpr 642/1972). II pagamento riguarda l'imposta dovuta in riferimento alla denuncia del trimestre solare aprile-giugno 2004 presentata entro il 30 luglio 2004. L'imposta è liquidata sull'ammontare complessivo degli assegni in circolazione in base a denuncia trimestrale da presentare al competente ufficio entro 30 giorni dalla scadenza di ciascun trimestre e versata nei dieci giorni successivi.
Domenica 15 agosto 2004
Slitta a lunedì 16
• Fatture differite - Per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulti da un documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l’operazione, la fattura può essere emessa entro il 15 del mese successivo a quello della consegna o spedizione e deve contenere anche data e numero dei documenti (articolo 21, comma 4, Dpr 633/72).
• Iva - Contribuenti minori e minimi (forfetari) - Le persone fisiche contribuenti Iva classificati “minori” e “minimi” (art. 3, commi 165-185, della legge 662/96) devono procedere, entro il 15 di ciascun mese, all’annotazione delle operazioni effettuate nel mese precedente.
• Fatture di importo inferiore a 154,94 euro - Per le fatture emesse nel corso del mese, di importo inferiore a 154,94 euro, può essere annotato entro 15 giorni, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna, un documento riepilogativo nel quale devono essere indicati numeri delle fatture cui si riferisce, ammontare complessivo imponibile delle operazioni e ammontare dell’imposta distinti per aliquota applicata.
• Commercianti al minuto e soggetti assimilati - Operazioni con scontrino fiscale - Le operazioni per le quali è rilasciato lo scontrino fiscale, effettuate in ciascun mese solare, possono essere annotate, con unica registrazione, nel registro previsto dall’articolo 24 del Dpr 633/72, entro il 15 del mese successivo. Per i contribuenti che hanno comunicato l’adesione al concordato preventivo, è sospeso l’obbligo di emissione di scontrino fiscale e ricevuta fiscale.
• Imposte non pagate entro il 16 luglio – Ravvedimento - Oggi è l'ultimo dei 30 giorni a disposizione dei contribuenti che non hanno versato le imposte entro il 16 luglio 2004 per l'impiego del ravvedimento (articolo 13, decreto legislativo 472/1997). I contribuenti che si ravvedono devono versare con F24 le somme dovute, più la sanzione del 3,75%, più gli interessi del 2,5% annuo per i giorni dal 17 luglio 2004 fino al giorno di pagamento compreso. Con la proroga di Ferragosto, i versamenti da fare con l'F24 in scadenza entro il 20 agosto possono essere eseguiti fino al 20 agosto senza maggiorazioni.

Per ulteriori dettagli ed informazioni: Segreteria Associazione Industriali della provincia di Grosseto, tel. 0564.468.811, e-mail: info@confindustriagrosseto.it











|             Dove Siamo           |           Copyright           |           Credits           |