PER LE IMPRESE - Lavoro e Previdenza
Inail: gli aspetti assicurativi della disciplina del distacco

Con un’apposita circolare l'Inail evidenzia gli aspetti assicurativi dell'istituto del distacco, introdotto dal D.Lgs. n. 276/2003 e già oggetto di intervento esplicativo da parte del Ministero del Lavoro.

Riguardo alla gestione del rapporto assicurativo, l'Istituto evidenzia che il pagamento del premio continua a far capo al datore di lavoro distaccante, mentre il relativo calcolo deve essere effettuato sulla base dei premi e delle tariffe che sono applicati al distaccatario: ciò vuol dire, in primo luogo, che il distaccante dovrà tener conto della tariffa in cui rientra la lavorazione da esercitare presso l'impresa distaccataria, e, in secondo luogo, che l'attività esercitata dal personale distaccato andrà ricondotta nell'ambito della Gestione in cui è inquadrata l'impresa distaccataria.
Ai questi fini, quindi, la circolare illustra le conseguenze di tale previsione, relativamente alle differenti ipotesi in cui la Gestione tariffaria del distaccante coincida con quella del distaccatario (e, nell'ambito di questa, la lavorazione da eseguire presso il distaccatario trovi o meno riferimento nella classificazione adottata per il distaccante) o meno.
Con riferimento alla denuncia di infortunio, il relativo onere incombe sul datore di lavoro distaccante, in quanto titolare del rapporto di lavoro con il distaccato, fermo restando, per il lavoratore infortunato, l'obbligo di comunicare al distaccante l'infortunio occorsogli (unitamente alla trasmissione del relativo certificato medico).
Laddove il lavoratore comunichi l'avvenuto infortunio/malattia professionale solamente al distaccatario, quest'ultimo è obbligato a notificare l'accaduto al datore di lavoro distaccante - in modo da consentirgli il rispetto dei termini di legge - solamente in presenza di un previo accordo con lo stesso. Se dunque, ricorrendo tale ultima ipotesi, il lavoratore abbia denunciato l'evento protetto entro i termini solamente al distaccatario, non perderà il diritto all'indennizzo per il periodo antecedente la denuncia presentata all'Inail dal datore di lavoro distaccante. Poichè, inoltre, il termine per la denuncia decorre dal momento del ricevimento del certificato medico, per la relativa verifica si terrà conto della data in cui il distaccante ha ricevuto tale certificato (rimanendo irrilevante il ricevimento da parte del distaccatario).
Una particolare menzione si rende necessaria con riferimento al regime dell'azione di regresso. L'Inail, nell'individuare il regime applicativo dell'azione di regresso nella peculiare fattispecie del distacco, fa propria una giurisprudenza secondo la quale tale azione può essere esercitata non solamente nei confronti del datore di lavoro, ma anche del lavoratore dipendente responsabile dell'infortunio (incaricato o meno della sorveglianza). Fa, inoltre, propria l'affermazione - già espressa dal Ministero del Lavoro - secondo la quale la posizione del datore di lavoro distaccatario sarebbe "assimilabile" a quella del soggetto incaricato della vigilanza e della sorveglianza del lavoratore distaccato. A tale qualificazione del distaccatario consegue la configurazione dello stesso come soggetto del cui operato il datore di lavoro distaccante deve rispondere a norma delle leggi civili. L'insieme di queste argomentazioni porta l'Istituto ad escludere una eventuale azione di surroga nei confronti del distaccatario e a ritenere, invece, possibile l'esercizio dell'azione di regresso sia verso il distaccante che verso il distaccatario medesimo (in presenza, ovviamente, di una accertata responsabilità penale di tali soggetti per un reato perseguibile d'ufficio).
Nonostante la soluzione presenti aspetti di forte opinabilità sotto il profilo tecnico-giuridico, consente comunque di contemperare la posizione e le esigenze del distaccante e del distaccatario, vista anche la possibilità - evidenziata nella citata circolare ministeriale - di regolare tra le parti i rapporti economici relativi al distacco, ivi compresi quelli relativi ad eventuali profili di responsabilità risarcitoria verso il lavoratore infortunato e restitutoria nei confronti dell'Istituto.

settembre 2005




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