La prima istanza, che chiedeva chiarimenti relativamente alla comunicazione alle Direzioni Provinciali del Lavoro (DPL) del superamento delle 48 ore settimanali attraverso prestazioni di lavoro straordinario, arrivava dall’Unione Industriale di Torino. Risorse on line agosto 2005
Il 27 luglio scorso sono state pubblicate sul sito del Ministero del Lavoro le risposte a due istanze di interpello di particolare interesse, relative, rispettivamente, all’orario di lavoro in rapporto al lavoro straordinario, ed alla monetizzazione delle ferie in relazione a contratti a tempo determinato.
La questione derivava dalla necessità di definire in modo univoco il momento a partire dal quale decorre il termine di 30 giorni entro cui effettuare la comunicazione di legge (nella specie, la DPL di Torino riteneva che la comunicazione in questione andasse effettuata entro 30 giorni dalla fine dell’ultima settimana completa, compresa nel quadrimestre di riferimento, anziché dalla fine del quadrimestre stesso).
Come già chiarito dal Ministero del Lavoro con precedente circolare n. 27 del 2003 e successiva nota n. 5/2737/70 dell’’11 settembre 2003, l’arco temporale di riferimento (quattro mesi, salvo diversa previsione contrattuale) ha natura fissa, per cui il termine di 30 giorni per la comunicazione decorre sempre dalla fine del quadrimestre inteso in senso proprio.
Il Ministero del Lavoro conferma, condividendola in pieno, la posizione da sempre espressa da Confindustria sul punto ossia, da un lato, la natura fissa del termine a partire dal quale va effettuata la comunicazione (la fine del quadrimestre inteso in senso proprio) e, dall’altro, il riferimento di tale comunicazione solo alle settimane intere, prendendo in considerazione i giorni eccedenti nella comunicazione relativa al quadrimestre successivo. La seconda risposta del Ministero del Lavoro riguarda, invece, una istanza di interpello avanzata dalla Lega delle Cooperative di Ravenna, con la quale si chiedeva se potesse considerarsi corretta – in riferimento ai lavoratori assunti con qualifica di operai a tempo determinato – la previsione contrattuale secondo la quale la monetizzazione delle ferie non fruite avvenga attraverso il pagamento di una maggiorazione della retribuzione corrisposta mensilmente.
Il Ministero ricorda che la circolare ministeriale n. 8, del 3 marzo 2005 ha stabilito che “per quanto riguarda i contratti a tempo determinato, di durata inferiore all’anno, è sempre ammissibile la monetizzazione delle ferie”. Tuttavia, precisa il Ministero nella risposta all’interpello, tale affermazione non significa che nei rapporti di lavoro infrannuali l’indennità sostitutiva per ferie non godute debba sostituire il godimento delle stesse. Ciò significa semplicemente che il godimento delle ferie, in tali rapporti di lavoro, può non essere effettivamente fruito mediante giorni di riposo ma può essere sostituito dalla relativa indennità.
Del resto già la Corte Costituzionale, ricorda il Ministero, con sentenza 10 maggio 1963, n. 66 ha avuto modo di precisare che: “[…] il diritto del lavoratore alle ferie annuali soddisfa allo scopo di proteggerne le energie psico-fisiche e che la ragione della sua affermazione sussiste pur quando non si sia completato un anno di lavoro: potrebbe, in tal caso, ammettersi un bisogno minore, ma non escludersi del tutto che la necessità esista […]”. La scelta, quindi, di programmare anticipatamente la mancata fruizione delle ferie attraverso il pagamento della relativa indennità con maggiorazioni retributive pagate mensilmente non appare legittima.
Il Ministero ritiene, al contrario, corretta la scelta di pagare l’indennità sostitutiva per ferie non godute al termine del rapporto di lavoro.
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali