Lavoro autonomo occasionale: un chiarimento sugli obblighi contributivi Dal 1° gennaio 2004 è scattato l'obbligo di iscrizione alla gestione separata INPS dei soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale e degli incaricati alle vendite a domicilio se il reddito annuo derivante da queste attività superi i 5.000 euro. L’applicazione della norma aveva creato difficoltà allo stesso INPS, che ha chiesto un parere al Ministero del Lavoro per l'individuazione dei criteri per la pratica attuazione della norma. Ecco gli attesi chiarimenti. Nell’attesa dell'emissione del parere, l'Istituto non aveva dato esecuzione al nuovo obbligo. Nel frattempo, Confindustria è intervenuta presso le sedi competenti per determinare le soluzioni più idonee ad evitare eccessivi oneri per i committenti, soprattutto in termini di adempimenti. Il primo chiarimento concerne il limite di reddito, che viene considerato una franchigia: in altri termini, l'obbligo contributivo scatta solo dal momento in cui gli emolumenti percepiti nell'anno al titolo di cui sopra, a prescindere dall'unicità o pluralità dei rapporti, superino i 5000 euro e solo sulla parte di reddito eccedente detto importo. Da quanto sopra discende l'obbligo del lavoratore di comunicare al committente il superamento o meno del tetto reddituale. Nel ribadire poi la validità del principio di cassa per l'assoggettamento contributivo (contribuzione dovuta sugli emolumenti corrisposti dal 1° gennaio 2004), l'INPS vi introduce opportunamente un'eccezione quanto alle somme percepite nel 2004, ma riferite a prestazioni svolte nel 2003, in un anno cioè in cui non esisteva ancora l'obbligo contributivo sui redditi di questo tipo:seguendo quindi un criterio di competenza, sia afferma l'inesistenza dell'obbligo contributivo su tali somme. Risorse on line luglio 2004
A seguito di direttive fornite al riguardo di recente dal suddetto Dicastero, l'INPS ha emanato la circolare n.103 del 6 luglio 2004, i cui contenuti in sostanza recepiscono molte delle indicazioni già suggerite da Confindustria in via ufficiosa al sistema associativo.
Il superamento comporta il versamento della contribuzione alla gestione separata secondo le modalità, con i termini e con le aliquote stabiliti per i collaboratori coordinati e continuativi.
Qualora siano stati già corrisposti nel 2004 compensi eccedenti la suddetta soglia, la relativa contribuzione potrà essere versata senza aggravio di sanzioni o altri oneri accessori se la regolarizzazione viene effettuata entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione della stessa circolare.
Il sito dell’INPS