Associati in partecipazione: istituita la gestione previdenziale Dal 1 gennaio 2004, gli Associati in partecipazione che forniscono prestazioni lavorative in cambio di compensi (qualificati come reddito di lavoro autonomo) e che non sono iscritti ad albi professionali sono tenuti ad iscriversi ad apposita gestione previdenziale da istituirsi presso l’INPS, distinta da quella dei collaboratori, e finalizzata ad estendere agli associati l'assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti. Gli associati tenuti ad iscriversi alla nuova gestione previdenziale (sono esclusi dall’obbligo in parola gli associati il cui apporto non consista o non consista solamente in una prestazione di lavoro) dovranno comunicare all’INPS, dalla data di inizio della attività lavorativa: L’associazione in partecipazione aprile 2004
- la tipologia della attività
- i dati anagrafici
- il codice fiscale
- il domicilio.
Sulle somme imponibili (costituite dalle quote di utili corrisposte all’associato e determinate con gli stesi criteri IRPEF) la contribuzione sarà dovuta nelle seguenti percentuali:
- 17,80% (di cui l’8,01% a carico dell’associato) sulle somme fino ad euro 37.883,00
- 18,80% (di cui l’8,46% a carico dell’associato) sulle somme eccedenti il suddetto limite.
Si ricorda che per gli associati in partecipazione che svolgono attività rientranti sotto la tutela INAIL è obbligatoria l’iscrizione al suddetto Istituto, ai fini del pagamento del premio assicurativo che risulta confermato:
- in un premio annuo fisso, nei casi in cui l’associante sia un artigiano
- nella applicazione del relativo tasso di tariffa sulle somme corrisposte, in tutti gli altri casi.
All’associazione in partecipazione il Codice Civile dedica il Titolo VII, nel tratta nel Libro Quinto, “Del lavoro”. Eccone gli elementi salienti.
Con il contratto di associazione in partecipazione l'associante attribuisce all'associato una partecipazione agli utili della sua impresa o di uno o più affari verso il corrispettivo di un determinato apporto. Salvo patto contrario, l'associante non può attribuire partecipazioni per la stessa impresa o per lo stesso affare ad altre persone senza il consenso dei precedenti associati.
La gestione dell'impresa o dell'affare spetta all'associante.
Il contratto può determinare quale controllo possa esercitare l'associato sull'impresa o sullo svolgimento dell'affare per cui l'associazione è stata contratta. In ogni caso l'associato ha diritto al rendiconto dell'affare compiuto, o a quello annuale della gestione se questa si protrae per più di un anno.
Salvo patto contrario, l'associato partecipa alle perdite nella stessa misura in cui partecipa agli utili, ma le perdite che colpiscono l'associato non possono superare il valore del suo apporto.