Con la comunicazione “Verso principi comuni sulla flexicurity”, adottata il 20 giugno 2007, la Commissione europea ha formalmente aperto il dibattito sui temi della flessibilità e della sicurezza dei mercati del lavoro e sugli strumenti capaci di conciliare in modo equilibrato queste due dimensioni. Il dibattito si colloca nel quadro più ampio delle discussioni sulle riforme economiche e sociali in atto nei diversi paesi membri e sulle vie da percorrere per accelerare il processo di modernizzazione dei mercati del lavoro europei, di cui la flessibilità/sicurezza o flexicurity (secondo l’ormai accettato gergo comunitario) costituisce uno degli elementi fondamentali.La comunicazione contiene numerosi elementi di particolare interesse, soprattutto se riferiti al contesto italiano. Nella parte dedicata alle forme contrattuali flessibili, viene evidenziato come, laddove la legislazione sui licenziamenti sia particolarmente rigida, si ha un tasso di ingresso nel mercato del lavoro meno elevato e maggiori sono le difficoltà di transizione dalla disoccupazione all’occupazione. Spesso, inoltre, tutele eccessive contro i licenziamenti inducono le imprese, soprattutto se di piccole dimensioni, a ricorrere a forme di contratto temporaneo che possono caratterizzarsi per un minor grado di tutele (specie sul piano assicurativo-previdenziale) ed una ridotta capacità a favorire il passaggio a contratti a tempo indeterminato. La Commissione sottolinea, poi, come un adeguato sistema di indennità di disoccupazione e politiche attive del mercato del lavoro, contribuiscano a rafforzare il senso di sicurezza dei lavoratori molto più di una legislazione rigida contro i licenziamenti. Di particolare interesse nell’allegato I della Comunicazione – nel quale sono descritti quattro “pathways” o strade da percorrere per affrontare le sfide tipiche di un determinato mercato del lavoro – appare il primo pathway che sembra riflettere i problemi tipici dell’Italia. Nella combinazione di soluzioni suggerite per affrontare il problema della cosiddetta segmentazione del mercato del lavoro, vengono indicati il rafforzamento delle tutele delle forme contrattuali flessibili (lavoro a tempo determinato, lavoro interinale, lavoro a chiamata, etc.) da accompagnare, in parallelo, con una revisione delle tutele nel contratto dilavoro a tempo indeterminato, prevedendo, ad esempio, un sistema di garanzie contro il licenziamento individuale, crescente nel tempo, secondo la logica di non assicurare il massimo della tutela, la stabilità reale, sin dal primo giorno di assunzione. Gli spunti qui brevemente richiamati suggeriscono un giudizio certamente positivo nei confronti della comunicazione, che conferma l’orientamento della Commissione Barroso per un approccio in campo sociale meno protezionista e regolatorio rispetto al passato, maggiormente rivolto all’individuazione di soluzioni capaci di rispondere in chiave moderna e innovativa alle sfide della globalizzazione. In questo contesto, il dibattito sui temi della flessibilità del mercato del lavoro che negli ultimi mesi e, in particolare, nelle ultime settimane, ha infiammato la scena politica italiana risulta ancora più anacronistico, oltre che totalmente scollegato dal mondo che ci circonda ed indifferente alle innovazioni che stanno caratterizzando la legislazione ma anche la stessa contrattazione collettiva in numerosi paesi europei e le stesse riflessioni in sede comunitaria. Dopo il Protocollo su previdenza, lavoro e competitività concluso tra Governo e parti sociali lo scorso 23 luglio – sul quale, eccezion fatta per le riserve sul capitolo “pensioni”, Confindustria ha espresso un parere complessivamente positivo che si è poi tradotto in formale sottoscrizione del protocollo medesimo – l’ala massimalista della maggioranza sembra ancora intenzionata a chiedere modifiche che incidano su quegli elementi di flessibilità nell’organizzazione del lavoro che in misura insufficiente se confrontati con il resto dei paesi nostri concorrenti, sono stati introdotti nell’ordinamento nel corso degli ultimi dieci anni. Confortati e supportati dalle indicazioni e dagli orientamenti di Bruxelles, riteniamo invece – se possibile con ancora maggiore convinzione – che la legge Biagi, così come il “pacchetto Treu” del 1997 o la disciplina del contratto a termine del 2001, non debbano affatto essere abolite o sostanzialmente modificate, come chiede la sinistra radicale, bensì, proseguendo nel percorso appena avviato con il Protocollo di luglio, pienamente attuate e completate.(di Daniel Krauss)