Il 22 novembre u.s., la Commissione europea ha adottato una decisione in merito alla remunerazione corrisposta dalla Cassa Depositi e Prestiti a Poste italiane (fornitore storico del servizio postale universale in Italia che svolge anche attività finanziarie tramite Bancoposta) per il collocamento di alcuni prodotti del risparmio postale quali libretti e buoni fruttiferi postali. Il risparmio postale costituisce servizio di interesse economico generale. Ciò significa che Poste Italiane ha il diritto di ricevere una remunerazione per il collocamento dei libretti postali a compensazione degli obblighi di servizio pubblico. Tale remunerazione deve rispettare i principi stabiliti dalla Corte europea di giustizia nella sentenza Altmark del 24 luglio 2003 (causa C-280/00). In particolare, la compensazione non deve eccedere i costi di un’impresa media, gestita in modo efficiente e provvista di mezzi adeguati ovvero la remunerazione deve essere conforme alle condizioni di mercato. Constatata la conformità della compensazione ricevuta per il periodo 2000-2005, la Commissione ha confermato che tale compensazione non costituisce aiuto di Stato. Sul fronte dei buoni fruttiferi postali, invece, la Commissione ha avviato un procedimento di indagine formale ai sensi della normativa sugli aiuti di Stato per accertare la compatibilità con il mercato comune della remunerazione di Poste Italiane per il collocamento di prodotti di risparmio postale (aiuto di Stato C 42/2006, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea n. C 290 del 29 novembre 2006). La Commissione infatti sostiene che la remunerazione sarebbe superiore a quella pagata al fornitore privato per lo stesso servizio e che pertanto essa falserebbe la concorrenza attribuendo un vantaggio economico a Poste Italiane. L’avvio di un’indagine approfondita offre alle parti interessate l’opportunità di presentare osservazioni sulla misura ma non pregiudica l’esito del procedimento.
Il Consiglio dei ministri Ecofin, riunitosi il 28 novembre u.s., non ha raggiunto un accordo sulle proposte di riforma della normativa Iva in discussione. Il cosiddetto “’pacchetto Iva” comprende, in particolare, proposte volte a semplificare gli obblighi per i soggetti passivi non residenti nello Stato membro in cui svolgono la loro attività (tramite la creazione di sportelli unici) nonché una proposta relativa al luogo di tassazione delle prestazioni di servizi che mira a cambiare la regola generale per le operazioni "business to business" prevedendo una tassazione nel luogo in cui è stabilito il destinatario e non in quello in cui è stabilito il prestatore. La Germania, sostenuta dall’Austria, condiziona l'accordo sul "pacchetto Iva" alla possibilità di introdurre in maniera generalizzata il meccanismo di inversione contabile o "reverse charge" che reputa necessario per combattere la frode fiscale. La Commissione e la grande maggioranza degli Stati membri appaiono tuttavia contrari a questa ipotesi. Il Consiglio ha deciso di rinviare una decisione alla riunione di giugno 2007. Maggiori informazioni in materia di Iva sono disponibili sul sito: http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/vat/key_documents/index_en.htm
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