Più sicurezza per chi lavora in quota In attesa dell’entrata in vigore delle disposizioni di attuazione della Direttiva 2001/45/CE relativa ai requisiti minimi di sicurezza e salute per l’uso di attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori (prevista per il 19 luglio 2005), l’Associazione Industriali di Grosseto richiama l’attenzione su alcuni importanti accorgimenti che dovranno essere predisposti in tempo utile. Il Decreto Legislativo 8/07/03 determina, infatti, i requisiti minimi di sicurezza e salute per l’uso delle attrezzature di lavoro di “lavori temporanei in quota”, ovvero attività che espongono il lavoratore al rischio di una caduta da un’altezza superiore ai due metri. Il Decreto 235 indica le condizioni per l’utilizzo di scale a pioli quali posti di lavoro, dei sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi, e dei ponteggi.
Nel caso delle scale a pioli, ad esempio, il Decreto prevede che:
- debbano poggiare su un supporto stabile, resistente, di dimensioni adeguate ed immobile, in modo da garantire la posizione orizzontale dei pioli;
- devono essere agganciate in modo sicuro per evitare spostamenti;
- il lavoratore deve disporre, in qualsiasi momento, di un appoggio e di una presa sicuri, in particolare nel caso di trasporto a mano di pesi.
L’argomento è di grande importanza, in quanto nel primo semestre 2003 gli infortuni del lavoro in Toscana sono aumentati dell'1,6% (+606) e si sono registrati anche più morti (53 contro 44, +20,4%) rispetto ai primi sei mesi del 2002. Nella seconda parte dell'anno la tendenza sembra essere migliore, ma molto è ancora il lavoro da fare.
La 626 in Toscana ha raggiunto un buon livello di applicazione in un numero significativo di imprese ma la sua applicazione incontra difficoltà nelle piccole aziende. Poiché l’adeguamento alle normative richiede tempi non brevi, il consiglio dell’Associazione Industriali è di predisporre le modifiche in tempo utile.