PER LE IMPRESE - Credito, finanza, agevolazioni
Versamenti telematici mediante modello F24: proroga al 1 gennaio 2007

Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 ottobre 2006 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 ottobre 2006, il termine del 1 ottobre 2006 - inizialmente previsto dall'articolo 37 comma 49, del decreto legge 4 luglio 2006 - a partire dal quale i soggetti titolari di partita IVA sono obbligati ad effettuare con modalità telematiche il versamento di imposte e contributi, è stato differito al 1 gennaio 2007 per tutti i soggetti diversi da quelli definiti dal TUIR, all'articolo 73, comma 1, lettera a) "società per azioni e in accomandita per azioni, società responsabilità limitata, società cooperative e società di mutua assicurazione"e lettera b) "enti pubblici e privati diversi dalle società che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali".

Accedono quindi alla proroga società di persone ed imprese individuali e lavoratori autonomi. Inoltre, nel merito delle procedure da adottare, l'Agenzia delle Entrate, è nuovamente intervenuta a fornire chiarimenti sull’obbligo per i titolari di partita iva di effettuare i versamenti fiscali, contributivi e previdenziali esclusivamente mediante modalità telematiche, anche servendosi di intermediari.
Modalità da seguire
I titolari di partita Iva, devono effettuare il versamento unitario delle imposte e dei contributi per via telematica e possono farlo:
1. direttamente
a. mediante lo stesso servizio (Entratel o Fisconline) seguendo gli stessi criteri e modalità utilizzati per la presentazione telematica delle dichiarazioni
b. ricorrendo ai servizi di remote/home banking (CBI) offerti dagli istituti di credito, qualora non intendessero avvalersi dei servizi telematici dell'Agenzia;
2. tramite gli intermediari
a. abilitati a Entratel che aderiscono alla specifica convenzione con l'Agenzia delle Entrate - rivolta agli intermediari definiti dal D.P.R. n. 322/98, art. 3, comma 3 - e che utilizzano il software F24 cumulativo disponibile nella sezione "Servizi" del sito Web di Entratel
b. che si avvalgono dei predetti servizi di remote/home banking.
Gruppi societari
Le società appartenenti ai gruppi societari definiti dal Tuir possono essere incaricate della sola trasmissione telematica delle dichiarazioni delle altre società appartenenti al gruppo, ai sensi dell'art. 3, comma 2-bis, del D.P.R. n. 322/98. Esse non hanno però le caratteristiche per essere comprese nel novero degli intermediari che possono aderire alla vigente convenzione F24 cumulativo. Di conseguenza, fino a quando non sarà individuata una soluzione che legittimi le predette società a eseguire i versamenti per conto delle altre società del gruppo cui appartengono mediante il servizio Entratel, i versamenti telematici di queste ultime dovranno essere eseguiti o direttamente da ciascuna società - mediante i servizi telematici dell'Agenzia - o ricorrendo al CBI, che ammette i versamenti eseguiti attraverso terzi.

Titolarità del conto corrente bancario su cui addebitare i versamenti
Chi esegue i versamenti tramite i servizi telematici dell'Agenzia deve essere titolare di un conto corrente bancario presso una banca convenzionata con l'Agenzia stessa (l'elenco è reperibile sempre sul sito Web delle Entrate). Anche Poste Italiane SpA ha sottoscritto la convenzione in per poter rendere operativi i conti correnti dei propri clienti soggetti all'obbligo normativo. E' opportuno precisare che la richiesta di addebito del versamento F24 deve essere effettuata indicando le coordinate bancarie di un conto di cui il debitore è intestatario, o cointestatario con abilitazione a operare con firma disgiunta. Per chi si avvale, invece, dei servizi di remote/home banking valgono le regole fissate dalle singole banche.
Esito dei versamenti
L'Agenzia fornisce, per ogni file contenente F24 trasmesso telematicamente via Entratel o Fisconline, tre ricevute:
- la prima, di conferma di avvenuta accettazione del file contenente l'F24 da parte del sistema;
- la seconda, di conferma della presa in carico di ciascun versamento e della correttezza formale dei dati a esso relativi;
- la terza, recante l'esito della richiesta di addebito sulla base di quanto comunicato dalla banca.
Quanto sopra vale, ovviamente, anche per gli invii eseguiti mediante F24 cumulativo. Attualmente, il contribuente riceve per posta - all'indirizzo conosciuto dall'Agenzia in base alle informazioni presenti nell'Anagrafe tributaria - anche copia del modello F24 inviato telematicamente e addebitato correttamente. Per i versamenti eseguiti a partire dal 1 ottobre 2006, la copia del modello F24 sarà sostituita da un estratto conto semestrale, che rendiconterà tutti gli addebiti di F24 effettuati nel periodo. Analoga rendicontazione sarà fornita anche agli intermediari che trasmettono versamenti in forza della convenzione F24 cumulativo. Per altre informazioni, relative alla possibilità di annullare un versamento telematico, al software fornito dall’Agenzia delle Entrate e ai casi particolari, rivolgersi direttamente all’Associazione, a disposizione per ogni chiarimento (tel. 0564.468.811). Il servizio per l’effettuazione degli F24 telematici tramite intermediari è disponibile, su richiesta, presso le società di servizi dell’Associazione Industriali Grosseto.

Risorse on line
Agenzia delle Entrate

ottobre 2006



|             Dove Siamo           |           Copyright           |           Credits           |